Art. 6

In vigore dal 28 feb 1951
I componenti il Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Anche prima della scadenza del triennio, può disporsi, in caso d'irregolare o deficente funzionamento, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, lo scioglimento del Consiglio. Tale provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio dei Ministri. In caso di scioglimento del Consiglio, il Presidente della Repubblica stabilisce se debba farsi luogo alla ricostituzione di esso, nel modo previsto dal precedente , ovvero se il presidente dell'Opera o il commissario per la Sezione speciale siano temporaneamente dispensati dall'obbligo di sentire il parere del Consiglio. La ricostituzione del Consiglio, peraltro, non può essere procrastinata oltre il termine di tre mesi, prorogabile di un altro trimestre, dalla data del decreto di scioglimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;70#art-6

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