Art. 8

In vigore dal 28 feb 1951
Il Consiglio dà parere su tutti gli affari sui quali sia interpellato dal presidente. Il parere del Consiglio è obbligatorio oltre che negli altri casi previsti dal presente decreto: a) sullo statuto della Sezione e sulle sue eventuali modifiche; b) sul regolamento organico, col quale vanno stabiliti la, consistenza numerica, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza di tutto il personale della Sezione speciale; c) sul bilancio di previsione e sulle variazioni che occorra introdurre durante il corso dell'esercizio; d) sul conto consuntivo, previa relazione del Collegio sindacale; e) sulle direttive per la trasformazione fondiaria; f) sui piani di coordinamento delle attività che sono chiamati a svolgere i Consorzi di bonifica esistenti nel territorio di cui al precedente ; g) sui programmi di colonizzazione e di assegnazione dei terreni; h) sulle domande di concessione per l'esecuzione e gestione di opere pubbliche; i) sui contratti ed assunzioni di spese per un importo superiore ai 10 milioni nonché sull'acquisto o alienazione di beni immobili; l) sull'accensione o cancellazione di ipoteche, sulle deliberazioni di stare o resistere in giudizio e sulle transazioni; m) sulle convenzioni con Istituti di credito, sulla stipulazione di mutui e sulle operazioni di sconto o di cessione in garanzia delle rate di pagamento dei terreni assegnati; n) sulla costituzione di società o enti e sulla partecipazione ad essi; o) sui programmi per l'attuazione dei compiti indicati nell' della legge 12 maggio 1950, n. 230; p) sulle domande di derivazione d'acqua; q) sulle domande di autorizzazione a sostituirsi ai proprietari ai sensi dell' della legge 31 dicembre 1947, n. 1629; r) sulla eventuale istituzione di Comitati consultivi; s) sull'accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore della Sezione speciale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;70#art-8

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