Art. 1
In vigore dal 28 feb 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altipiano della Sila e dei territori jonici contermini;
Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;
Visto il decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, che istituisce l'Opera nazionale per i combattenti;
Vista la delega contenuta negli della predetta legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze;
Decreta:
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Ai sensi dell' della legge 21 ottobre 1950, numero 841, ai territori determinati come appresso si applicano, con le deroghe stabilite nella legge suddetta, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni.
1) Territorio del Volturno - Garigliano (prov. di Caserta).
Comuni di: Cancello ed Arnone - Capua - Castel Volturno - Grazzanise - Santa Maria la Fossa - Villa Literno - Vitulazio - Carinola - Francolise - Mondragone - Sessa Aurunca.
2) Territorio del Sele (prov. di Salerno).
Comuni di: Albanella - Altavilla Silentina - Battipaglia - Capaccio - Eboli - Giungano - Serre - Trentinara - Pontecagnano Faiano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;70#art-1