Art. 4

In vigore dal 28 feb 1951
Altri organi della Sezione sono: a) il Consiglio per la Sezione speciale; b) il Collegio sindacale. Il presente decreto determina i casi nei quali deve essere sentito il parere del Consiglio. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sulla Sezione speciale e ne coordina le funzioni ed i compiti. Alla Sezione speciale non si applicano le norme del regolamento dell'Opera approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, e successive modificazioni, nè quelle del citato decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, che siano incompatibili con le norme del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;70#art-4

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