Art. 12
In vigore dal 28 feb 1951
Gli emolumenti del presidente che siano a carico del bilancio della Sezione, nonché gli emolumenti dei componenti il Consiglio, e dei sindaci, sono determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;70#art-12