Art. 14

In vigore dal 28 feb 1951
Alla Sezione speciale è assegnato un patrimonio di fondazione di lire cinquanta milioni a carico della somma destinata alla Sezione medesima a norma del comma primo del successivo .
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Art. 14 Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, a territori della Campania e istituzione presso l'Opera nazionale per i combattenti di una Sezione speciale per la riforma fondiaria. — Testo vigente | Portale Normativo