Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 28 feb 1951
Alla Sezione speciale è assegnato un patrimonio di fondazione di lire cinquanta milioni a carico della somma destinata alla Sezione medesima a norma del comma primo del successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;70#art-14