Art. 19
In vigore dal 28 feb 1951
La Sezione svolge, di regola, la sua attività attraverso programmi predisposti dal presidente, sentito il parere del Consiglio ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Le variazioni di tali programmi e le eventuali deliberazioni in deroga, sono adottate con le stesse modalità.
Nei casi di urgenza, le deliberazioni in deroga possono essere adottate dal presidente e dallo stesso dichiarate immediatamente eseguibili ma, entro otto giorni, devono essere trasmesse al Ministro, corredate dal parere del Consiglio, per l'approvazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;70#art-19