Art. 19

In vigore dal 28 feb 1951
La Sezione svolge, di regola, la sua attività attraverso programmi predisposti dal presidente, sentito il parere del Consiglio ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Le variazioni di tali programmi e le eventuali deliberazioni in deroga, sono adottate con le stesse modalità. Nei casi di urgenza, le deliberazioni in deroga possono essere adottate dal presidente e dallo stesso dichiarate immediatamente eseguibili ma, entro otto giorni, devono essere trasmesse al Ministro, corredate dal parere del Consiglio, per l'approvazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;70#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 19 Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, a territori della Campania e istituzione presso l'Opera nazionale per i combattenti di una Sezione speciale per la riforma fondiaria. — Testo vigente | Portale Normativo