DECRETO LEGISLATIVO·n. 387·29 dicembre 2003
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
Vigente dal 30 dicembre 2024 20 articoli 25 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1Finalità
Art. 2Definizioni
Art. 3Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione
Art. 4Incremento della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sanzioni per gli inadempienti
Art. 5Disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas.
Art. 6Disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW
Art. 7Disposizioni specifiche per il solare
Art. 8Disposizioni specifiche per le centrali ibride
Art. 9Promozione della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili
Art. 10Obiettivi indicativi regionali
Art. 11Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili
Art. 12Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative
Art. 13Questioni riguardanti la partecipazione al mercato elettrico
Art. 14Questioni attinenti il collegamento degli impianti alla rete elettrica
Art. 15Campagna di informazione e comunicazione a favore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.
Aggiornamenti recenti
- 3 gennaio 2025· abrogazione
ha disposto (con l'art. 15, comma 1) l'abrogazione della Tabella A; (con l'art. 15, comma 2) la modifica della Tabella A.
- 23 agosto 2021· modifica
, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181), ha disposto (con l'art. 31-quater, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 2, comma 1, lettera b).
- 23 agosto 2021· modifica
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31/05/2021, n. 129).
- 5 ottobre 2019· abrogazione
ha disposto (con l'art. 25, comma 11, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 4.
- 5 ottobre 2019· abrogazione
ha disposto (con l'art. 1, comma 1120, lettera a)) l'abrogazione dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 17.