Art. 12

Abrogato

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

In vigore dal 30 dic 2024
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facolta' del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-29;387#art-12

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