Art. 17

Inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili

In vigore dal 1 gen 2007
Inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili 1. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 2. Sono escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili: a) le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all', comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; b) i beni, i prodotti e le sostanze derivanti da processi il cui scopo primario sia la produzione di vettori energetici o di energia; c) i prodotti energetici che non rispettano le caratteristiche definite nel del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, e successive modifiche ed integrazioni. 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 4. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-29;387#art-17

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