Art. 18

Cumulabilità di incentivi

In vigore dal 15 feb 2004
1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili e da rifiuti che ottiene i certificati verdi non può ottenere i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell', comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nè i titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell', comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 2. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biodiesel che abbia ottenuto l'esenzione dall'accisa ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o da altro provvedimento di analogo contenuto, non può ottenere i certificati verdi, nè i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell', comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ovvero dall'applicazione delle disposizioni attuative dell', comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-29;387#art-18

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