Art. 6
Disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW
In vigore dal 15 ago 2009
Disposizioni specifiche per gli impianti
di potenza non superiore a 20 kW
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW.
2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, l'energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia.
3. La disciplina di cui al comma 1 sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-29;387#art-6