Art. 14

Disposizioni di coordinamento

In vigore dal 1 gen 2026
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18, comma 3, le parole: «di cui all', comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010»; b) all'articolo 19, comma 3, le parole: «sono adottati modelli unici per le procedure di autorizzazione di cui all', comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «è adottato il modello per il procedimento di autorizzazione unica»; c) all'articolo 22, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i termini del procedimento di autorizzazione unica per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.». 2. All', comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «di cui all' del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono soppresse. 3. All', comma 9-undecies, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le parole: «ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,» sono soppresse. 4. All', comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: «, fatto salvo quanto previsto dall' del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono soppresse. 5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, sono adeguate alle disposizioni del presente decreto, tenendo altresì conto di quanto previsto all', paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. 6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021 è adeguato alle disposizioni del presente decreto. 7. Gli effetti delle nuove dichiarazioni o delle verifiche di cui agli del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano agli interventi di cui al presente decreto che, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione o verifica: a) siano abilitati o autorizzati ai sensi degli ; b) abbiano ottenuto, nei casi di cui all', comma 14, il provvedimento favorevole di valutazione ambientale. 8. L'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti è consentita nei limiti di cui all', comma 2. 9. Nel caso di interventi relativi a impianti ibridi si applica il regime più oneroso tra quelli previsti per le singole tipologie di interventi di cui agli allegati A, B o C. Qualora le singole tipologie di interventi ricadano in sezioni diverse dell'allegato C, l'amministrazione procedente è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 10. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo IV, per la costruzione e l'esercizio degli impianti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Gli interventi edilizi di cui all', comma 1, lettera f-ter), del medesimo decreto legislativo n. 190 del 2024, rimangono soggetti alle disposizioni di cui al presente testo unico.» a-bis) all', il comma 1-bis è abrogato; b) all'articolo 123, comma 1: 1) al secondo periodo, dopo le parole: «1991, n. 10,» sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per quelli relativi alle fonti rinnovabili di energia,»; 2) il terzo periodo è soppresso. 10-bis. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera l) è inserita la seguente: "l-bis) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in relazione ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;" 10-ter. Gli interventi di revisione della potenza relativi a impianti esistenti, abilitati o autorizzati insistenti su aree di demanio civico in assenza di sdemanializzazione sono consentiti previa sdemanializzazione delle medesime aree. Gli interventi di cui al primo periodo, realizzati mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili, non comportano incremento di consumo di suolo rispetto a quello occupato dall'impianto interessato dagli interventi stessi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, l'indennità di esproprio relativa ai terreni di demanio civico è determinata ai sensi delle vigenti disposizioni ed è corrisposta al comune titolare dei diritti di uso civico per essere versata su apposito capitolo di bilancio. Resta fermo il rispetto della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190#art-14

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