Art. 3
Riordino degli altri organismi esistenti
In vigore dal 28 giu 2007
1. Ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare i seguenti organismi, istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
a) Comitato gruppo tecnico di valutazione di rispondenza degli organismi di controllo DOP, IGP, e STG, istituito ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
b) Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, istituito dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
c) Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito dall'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
d) Comitato tecnico-scientifico nazionale per il sughero, istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
e) Commissione tecnica per la elaborazione delle proposte ai fini dell'adozione del piano assicurativo agricolo annuale, istituito dall' del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
f) Commissione sementi, istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
g) Commissione per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
h) Osservatorio nazionale dell'agriturismo, istituito dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96;
i) Osservatorio per la cooperazione agricola, istituito dall' del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;
j) Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali, istituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
k) Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento dei centri di imballaggio delle uova da consumo, istituite ai sensi dell' della legge 3 maggio 1971, n. 419;
l) Tavolo agroalimentare, istituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
m) Tavoli di filiera, istituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
n) Tavolo azzurro, istituito dall' del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;
o) Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e mezzi tecnici di produzione, istituita dall'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;
p) Comitato di coordinamento per il servizio di repressione frodi, istituito dall'articolo 45 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;
q) Comitato Nazionale Italiano per il Codex Alimentarius, di cui all' della legge 27 marzo 2001, n. 122;
r) Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura, istituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;
s) Commissione nazionale per il pioppo, istituita ai sensi della legge 3 dicembre 1962, n. 1799;
t) Comitato tecnico di cui all' del regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una più efficace operatività dell'azione istituzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
u) Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una più energica lotta alle frodi ed un migliore controllo del territorio;
v) Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, istituita dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.
2. Le spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1, sono ridotte del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-04-04;70#art-3