Art. 2

Riordino del Consiglio nazionale dell'agricoltura

In vigore dal 28 giu 2007
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2005, n. 79, relativo al Consiglio nazionale dell'agricoltura, che è confermato, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Consiglio è presieduto dal Ministro ed è composto da un dirigente di prima fascia, con funzioni di vicepresidente e da dodici esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica nelle scienze agrarie, economiche, giuridiche e politiche e di comprovata esperienza professionale nei corrispondenti settori di attività.»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento, nonché la ripartizione in classi, con i relativi ambiti di competenza.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-04-04;70#art-2

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Riordino del Consiglio nazionale dell'agricoltura (Art. 2 Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.) — Testo vigente | Portale Normativo