Art. 2
2 / 4Riordino del Consiglio nazionale dell'agricoltura
In vigore dal 28 giu 2007
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2005, n. 79, relativo al Consiglio nazionale dell'agricoltura, che è confermato, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Consiglio è presieduto dal Ministro ed è composto da un dirigente di prima fascia, con funzioni di vicepresidente e da dodici esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica nelle scienze agrarie, economiche, giuridiche e politiche e di comprovata esperienza professionale nei corrispondenti settori di attività.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento, nonché la ripartizione in classi, con i relativi ambiti di competenza.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-04-04;70#art-2