DECRETO LEGISLATIVO·n. 311·27 settembre 1991

((Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti semplici a pressione, nonche' della direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle precedenti sono state codificate.))

Vigente dal 26 maggio 2016 30 articoli 5 vigenze storicizzate
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Indice

Art. 1Campo di applicazioneArt. 2Messa a disposizione sul mercato, e disposizioni transitorieArt. 3Requisiti di sicurezzaArt. 4Principi generali della marcatura CE e regole e condizioni per l'apposizione della stessa e delle iscrizioniArt. 5Presunzione di conformità dei recipienti il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x lArt. 6Procedura a livello nazionale per i recipienti che comportano rischiArt. 7Organismi di valutazione della conformità, notifica ed autorità di notificaArt. 8Procedure di valutazione della conformitàArt. 9Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioniArt. 10Obblighi dei fabbricantiArt. 11Relazione del fabbricanteArt. 12Dichiarazione di conformità UEArt. 13Esame della relazioneArt. 14Obbligo di informazione a carico degli organismi notificatiArt. 15S a n z i o n iArt. 16Entrata in vigoreArt. 14 bisVigilanza del mercato e controllo sui recipienti che entrano nel mercato dell'UnioneArt. 14 terProcedura di salvaguardia dell'UnioneArt. 1 bisDefinizioniArt. 7 bisPrescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformitàArt. 7 terAffiliate e subappaltatori degli organismi notificatiArt. 7 quaterDomanda e procedura di notificaArt. 10 bisRappresentanti autorizzatiArt. 10 terObblighi degli importatoriArt. 10 quaterObblighi degli importatoriArt. 10 quinquiesCasi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributoriArt. 10 sexiesIdentificazione degli operatori economiciArt. 14 quaterRecipienti conformi che presentano rischieArt. 14 quinquiesNon conformità formaleeArt. 15 bisDisposizioni finali

Richiamato da 6 norme

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