Art. 15
S a n z i o n i
In vigore dal 26 mag 2016
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, o il suo mandatario, che appone il marcatura CE indebitamente è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro duemilaseicento a euro quindicimilaseicento.
2. Chiunque appone sui recipienti marchi o iscrizioni che possano creare confusione col marcatura CE o commette le violazioni del presente decreto legislativo indicate come non conformità formali all'è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro duemilaseicento a euro diecimilaquattrocento, salvo che il fatto costituisca reato.
3. Chiunque immetta sul mercato recipienti mancanti di marcatura CE e delle iscrizioni previste dall'allegato III, punto 1, quando tale non conformità permane anche dopo il termine di conformazione indicato dall'autorità competente, è punito con l'ammenda da euro duemilaseicento a euro diecimilaquattrocento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-27;311#art-15