Art. 14 quinquies

Non conformità formalee

In vigore dal 26 mag 2016
(Non conformità formale). 1. Fatto salvo l' e l', il Ministero dello sviluppo economico chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione nel caso in cui: a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell' del presente decreto; b) la marcatura CE non è stata apposta; c) il numero di identificazione dell'organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione, è stato apposto in violazione dell' o non è stato apposto; d) le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1, non sono state apposte o sono state apposte in violazione dell' o dell'allegato III, punto 1; e) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE; f) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE; g) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta; h) le informazioni di cui all', comma 6, o all', comma 3, sono assenti, false o incomplete; i) non è rispettata qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all' o all'. 2. Qualora la non conformità di cui al comma 1 permane, il Ministero dello sviluppo economico limita o proibisce la messa a disposizione sul mercato del recipiente o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-27;311#art-14-quinquies

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