Art. 10 quater

Obblighi degli importatori

In vigore dal 26 mag 2016
(Obblighi dei distributori). 1. Quando mettono un recipiente a disposizione sul mercato, i distributori si comportano con la dovuta diligenza ed applicano le prescrizioni del presente decreto. 2. Prima di mettere a disposizione sul mercato un recipiente il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x l, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato III punto 1, sia accompagnato dai documenti prescritti e dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato III, punto 2, in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori nello Stato membro in cui il recipiente deve essere messo a disposizione sul mercato e, per il mercato italiano, in lingua italiana, e che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all', commi 5 e 6, e all', comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un recipiente il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x l non è conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, non immette il recipiente a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, nel caso in cui il recipiente presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato. 3. I distributori garantiscono che, mentre un recipiente il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x l è sotto la loro responsabilità, le sue condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettono a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I. 4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un recipiente da essi messo a disposizione sul mercato non è conforme al presente decreto si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale recipiente, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, nel caso in cui il recipiente presenta un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il recipiente, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. 5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del recipiente. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai recipienti da essi immessi sul mercato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-27;311#art-10-quater

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