Art. 14 quater

Recipienti conformi che presentano rischie

In vigore dal 26 mag 2016
(Recipienti conformi che presentano rischi). 1. Se il Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell', commi 1 e 2, ritiene che un recipiente, pur conforme al presente decreto, presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per gli animali domestici o i beni, chiede all'operatore economico interessato di provvedere affinché tale recipiente, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che il recipiente sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. 2. Nei casi di cui al comma 1, l'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli recipienti semplici a pressione interessati che lo stesso ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione. 3. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del recipiente interessato, la sua origine e la catena di fornitura del recipiente, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate. 4. Il Ministero dello sviluppo economico cura, ove necessario, l'attuazione degli atti di esecuzione e delle decisioni della Commissione europea previsti dall'articolo 37, paragrafo 4, della direttiva 2014/29/UE.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-27;311#art-14-quater

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