Art. 10 sexies

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 26 mag 2016
1. Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne fanno richiesta: a) qualsiasi operatore economico che ha fornito loro un recipiente; b) qualsiasi operatore economico cui hanno fornito un recipiente. 2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui è stato loro fornito il recipiente e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito il recipiente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-27;311#art-10-sexies

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo