Art. 10 sexies
Identificazione degli operatori economici
In vigore dal 26 mag 2016
1. Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne fanno richiesta:
a) qualsiasi operatore economico che ha fornito loro un recipiente;
b) qualsiasi operatore economico cui hanno fornito un recipiente.
2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui è stato loro fornito il recipiente e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito il recipiente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-27;311#art-10-sexies