Art. 4
Principi generali della marcatura CE e regole e condizioni per l'apposizione della stessa e delle iscrizioni
In vigore dal 26 mag 2016
1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. La marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1, sono apposte sul recipiente o sulla sua targhetta in modo visibile, leggibile e indelebile.
3. La marcatura CE è apposta sul recipiente prima della sua immissione sul mercato.
4. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
5. La marcatura CE e il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-27;311#art-4