Art. 2

Messa a disposizione sul mercato, e disposizioni transitorie

In vigore dal 26 mag 2016
1. È consentita la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio dei recipienti, purchè, a seguito di corretta installazione, di manutenzione adeguata e di impieghi conformi alla loro destinazione, non compromettano la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni. 2. I recipienti semplici a pressione immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 conformemente alle direttive codificate con la direttiva 2009/105/CE ed alle relative disposizioni nazionali di attuazione possono essere messi a disposizione del mercato o messi in servizio anche successivamente. I certificati rilasciati da organismi di controllo autorizzati a norma di tali direttive ed alle relative disposizioni nazionali di attuazione sono validi a norma della presente decreto fino alla loro scadenza. 2-bis. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano il mantenimento in vigore o l'adozione di disposizioni finalizzate a prescrivere i requisiti necessari per assicurare, conformemente alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la protezione dei lavoratori nell'utilizzazione dei recipienti, senza implicare alcuna modifica dei recipienti rispetto a quanto prescritto dal presente decreto.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-27;311#art-2

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