DECRETO LEGISLATIVO·n. 753·21 aprile 1948
Temporanee modificazioni all'ordinamento dell'Accademia militare per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47.
Vigente dal 13 maggio 1953 12 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
Art. 2I corsi ordinari si effettuano presso l'Accademia militare unica e si svolgono in due anni
Art. 3Le ammissioni ai corsi ordinari per le Armi di fanteria cavalleria artiglieria e genio e p
Art. 4Ai corsi ordinari dell'Accademia militare vengono altresì effettuate ammissioni, mediante
Art. 5Salvo le facilitazioni e le dispense previste dai successivi articoli, è a carico delle fa
Art. 6Le spese di cancelleria e di disegno, dei libri di testo acquistati dal commercio e le alt
Art. 7È accordato il beneficio dell'intera retta gratuita agli orfani di guerra appartenenti a f
Art. 8Con le modalità da stabilire con decreto del Ministro per la difesa è concesso il benefici
Art. 9È in facoltà del Ministro per la difesa di assegnare ad allievi del 1° e 2° anno dei corsi
Art. 10In caso di ripetizione di un anno gli allievi perdono la retta gratuita, o la mezza retta
Art. 11Le rate annuali sono pagate a trimestri anticipati.
Art. 12Limitatamente alle ammissioni ai corsi ordinari per l'anno accademico 1945-46: a) è data f
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- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'articolo unico) la modifica dell'art. 1.