Art. 5

In vigore dal 8 lug 1948
Salvo le facilitazioni e le dispense previste dai successivi articoli, è a carico delle famiglie degli allievi dei corsi ordinari dell'Accademia militare la retta di L. 20 mila annue, comprensive del mantenimento, vestiario e spese per l'insegnamento. I sottufficiali di cui al precedente articolo - che ai sensi dell' del testo unico di reclutamento, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, debbono rinunciare al grado per la durata dei corsi - sono dispensati dal pagamento della retta stessa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;753#art-5

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