Art. 4
In vigore dal 8 lug 1948
Ai corsi ordinari dell'Accademia militare vengono altresì effettuate ammissioni, mediante concorsi per titoli e per esami - nel limite numerico di posti ad essi riservato dalle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito - di sottufficiali in carriera continuativa o raffermati nelle varie armi o servizi indicati di volte in volta e che riuniscano i seguenti requisiti e gli altri che saranno fissati con disposizioni ministeriali:
a) siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, salvo la facoltà prevista dal secondo comma dell';
b) non abbiano oltrepassato il 24° anno di età al 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso;
c) abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale;
d) siano stati riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalle autorità competenti ad esprimere i giudizi sull'avanzamento.
Per l'ammissione ai corsi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri si osserveranno le norme di cui agli , n. 2, e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;753#art-4