Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 8 lug 1948
Ai corsi ordinari dell'Accademia militare vengono altresì effettuate ammissioni, mediante concorsi per titoli e per esami - nel limite numerico di posti ad essi riservato dalle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito - di sottufficiali in carriera continuativa o raffermati nelle varie armi o servizi indicati di volte in volta e che riuniscano i seguenti requisiti e gli altri che saranno fissati con disposizioni ministeriali: a) siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, salvo la facoltà prevista dal secondo comma dell'; b) non abbiano oltrepassato il 24° anno di età al 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso; c) abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale; d) siano stati riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalle autorità competenti ad esprimere i giudizi sull'avanzamento. Per l'ammissione ai corsi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri si osserveranno le norme di cui agli , n. 2, e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585.
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