Art. 8
In vigore dal 8 lug 1948
Con le modalità da stabilire con decreto del Ministro per la difesa è concesso il beneficio della mezza retta gratuita:
1) per benemerenza di famiglia congiunta al merito personale:
a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per una invalidità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa ai regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, purchè appartengano a famiglie di disagiate condizioni economiche e siano stati classificati, nella graduatoria di ammissione, con media non inferiore a 14/20;
b) agli allievi nelle predette condizioni, anche se non abbiano fruito del beneficio della mezza retta gratuita al primo anno di corso, che siano stati promossi al secondo anno con media non inferiore a 14/20 nella prima sessione di esami;
2) per merito personale:
a) ai primi dieci allievi della graduatoria di ammissione, purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore a 16/20;
b) ai primi dieci allievi promossi al secondo anno di corso, purchè abbiano riportato una media non inferiore a 16/20 nella prima sessione di esami.
Nel computo degli allievi di cui alle lettere a) e b) del n. 2, non vengono collocati gli allievi che già godano della retta o semiretta gratuita per altro titolo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;753#art-8