Art. 12
In vigore dal 13 mag 1953
Limitatamente alle ammissioni ai corsi ordinari per l'anno accademico 1945-46:
a) è data facoltà al Ministro per la difesa di dispensare dagli esami di ammissione all'Accademia militare i giovani provvisti del diploma di maturità classica, o scientifica gli esami sono necessari per i giovani sprovvisti del diploma di maturità classica o scientifica ovvero di altri diplomi di istruzione media di secondo grado ritenuti equipollenti;
b) la retta a carico delle famiglie degli allievi è fissata in L. 15.000 annue, salvo le facilitazioni e le dispense previste dai precedenti articoli, con esclusione del beneficio della, mezza retta gratuita di cui al n. 1 lettera a) e n. 2 lettera a) dell'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 21 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte del conti, addì 16 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 206. - FRASCA
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;753#art-12