Art. 12

In vigore dal 13 mag 1953
Limitatamente alle ammissioni ai corsi ordinari per l'anno accademico 1945-46: a) è data facoltà al Ministro per la difesa di dispensare dagli esami di ammissione all'Accademia militare i giovani provvisti del diploma di maturità classica, o scientifica gli esami sono necessari per i giovani sprovvisti del diploma di maturità classica o scientifica ovvero di altri diplomi di istruzione media di secondo grado ritenuti equipollenti; b) la retta a carico delle famiglie degli allievi è fissata in L. 15.000 annue, salvo le facilitazioni e le dispense previste dai precedenti articoli, con esclusione del beneficio della, mezza retta gratuita di cui al n. 1 lettera a) e n. 2 lettera a) dell'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 21 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte del conti, addì 16 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 206. - FRASCA

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;753#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo