Art. 9

In vigore dal 8 lug 1948
È in facoltà del Ministro per la difesa di assegnare ad allievi del 1° e 2° anno dei corsi ordinari dell'Accademia militare - appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che ne siano riconosciuti meritevoli - posti gratuiti. Il numero di detti posti non potrà essere superiore ad otto per ogni anno di corso. Le modalità per il loro conferimento saranno stabilito con decreto del Ministro per la difesa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;753#art-9

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