Art. 3

In vigore dal 13 mag 1953
Le ammissioni ai corsi ordinari per le Armi di fanteria cavalleria artiglieria e genio e per il servizio automobilistico vengono effettuate mediante concorsi per titoli e per esami fra i cittadini italiani che sono in possesso del diploma di maturità classica o scientifica. È tuttavia in facoltà del Ministro per la difesa di stabilire, di volta in volta, quali altri diplomi di scuole medie di secondo grado possano essere ritenuti equipollenti al diploma di maturità classica o scientifica, ai fini dell'ammissione. Salvo gli altri requisiti che saranno fissati con disposizioni ministeriali, i candidati ai predetti corsi ordinari devono aver compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22° al 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;753#art-3

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