Art. 2
In vigore dal 13 mag 1953
I corsi ordinari si effettuano presso l'Accademia militare unica e si svolgono in due anni accademici.
Nel primo anno il corso è unico per tutti gli allievi. Ad esso partecipano anche i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri aspiranti alla nomina a sottotenente nell'Arma stessa.
Al termine del primo anno, gli allievi sono rispettivamente assegnati al corso di fanteria cavalleria, di artiglieria, del genio e del servizio automobilistico, a seconda delle attitudini dimostrate, dei risultati ottenuti negli studi e, nei limiti del possibile, delle aspirazioni dei singoli.
I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri sono assegnati all'apposito corso.
L'inizio e il termine dell'anno accademico sono stabiliti con disposizioni ministeriali in relazione alle esigenze didattiche dell'istituto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;753#art-2