Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 13 mag 1953
I corsi ordinari si effettuano presso l'Accademia militare unica e si svolgono in due anni accademici. Nel primo anno il corso è unico per tutti gli allievi. Ad esso partecipano anche i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri aspiranti alla nomina a sottotenente nell'Arma stessa. Al termine del primo anno, gli allievi sono rispettivamente assegnati al corso di fanteria cavalleria, di artiglieria, del genio e del servizio automobilistico, a seconda delle attitudini dimostrate, dei risultati ottenuti negli studi e, nei limiti del possibile, delle aspirazioni dei singoli. I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri sono assegnati all'apposito corso. L'inizio e il termine dell'anno accademico sono stabiliti con disposizioni ministeriali in relazione alle esigenze didattiche dell'istituto.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;753#art-2