DECRETO LEGISLATIVO·n. 282·9 aprile 1948
Modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
Vigente dal 11 giugno 1952 12 articoli 3 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
Art. 2Nel personale del Corpo del genio civile il ruolo dei ragionieri (gruppo B) assume la deno
Art. 3Salvo i posti accantonati a favore di coloro che si trovano nelle condizioni previste dal
Art. 4La metà dei posti che, ai sensi del precedente art. 3, risulteranno disponibili nei gradi
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Art. 6L'altra metà dei posti che, a termini del precedente art. 3, risulteranno disponibili nei
Art. 7I posti che ai sensi del precedente art. 3, risulteranno disponibili nei gradi iniziali de
Art. 8I posti che ai sensi del precedente art. 3 risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei
Art. 9Per la partecipazione ai concorsi di cui agli articoli precedenti si prescinde da ogni lim
Art. 10I contingenti di personale non di ruolo che l'Amministrazione dei lavori pubblici, a termi
Art. 11Per il conferimento dei posti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risu
Art. 12Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 14, secondo e terzo comma, del regio decreto
Aggiornamenti recenti
- 5 ottobre 2019· introduzione
ha disposto (con l'articolo unico) l'introduzione di commi all'art. 11.
- 5 ottobre 2019· modificaart. 1
ha disposto (con l'art. 3) la modifica della tabella B dell'allegato.