Art. 6

In vigore dal 5 mag 1948
L'altra metà dei posti che, a termini del precedente , risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli dei gruppi A e B, saranno conferiti mediante concorsi per titoli ed esami, da effettuare con l'osservanza delle vigenti disposizioni, ai quali possono essere ammessi, oltre gli impiegati indicati nel precedente articolo che non abbiano conseguito la nomina in ruolo anche: a) gli impiegati non di ruolo, in servizio presso gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui rapporto di impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che siano muniti dei requisiti prescritti per la assunzione ai singoli ruoli cui aspirano e che alla data del bando di concorso risultino assunti in base a disposizione ministeriale; b) il personale salariato, dipendente dal Ministero dei lavori pubblici, il cui rapporto d'impiego sia disciplinato dalle norme del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che abbia i requisiti prescritti per l'assunzione ai singoli ruoli cui aspira e che alla data del bando di concorso presti da almeno due anni mansioni impiegatizie proprie dei ruoli medesimi; c) il personale dipendente dal Ministero dell'Africa italiana, in servizio presso gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici che abbia i prescritti requisiti per l'assunzione ai singoli ruoli cui aspira.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;282#art-6

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