Art. 2

In vigore dal 5 mag 1948
Nel personale del Corpo del genio civile il ruolo dei ragionieri (gruppo B) assume la denominazione di ruolo dei ragionieri e dei segretari contabili (gruppo B). Per l'ammissione in detto ruolo è prescritto, quale titolo di studio, il diploma di ragioniere oppure quello di maturità classica o scientifica. I posti disponibili in ciascun grado di detto ruolo sono riservati per metà ai diplomati in ragioneria e per l'altra metà a coloro che sono in possesso del diploma di maturità classica o scientifica. Nella prima attuazione del presente decreto tutti i posti di grado 7° e 8°, disponibili in tale ruolo, saranno conferiti, secondo le disposizioni vigenti per le promozioni ai detti gradi, al personale già inquadrato nel ruolo dei ragionieri. Successivamente i posti che si renderanno disponibili in detti due gradi saranno riservati per metà agli impiegati muniti del diploma di ragioniere e per metà a quelli con diploma di maturità classica o scientifica. I restanti posti disponibili, che non sia possibile per il momento coprire con promozioni, sono utilizzabili a termini dell'art. 108 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;282#art-2

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