Art. 5
In vigore dal 5 mag 1948
Gli esami di concorso di cui al precedente consistono in una prova scritta ed una orale che verteranno sulle materie previste dalle vigenti disposizioni sul regolamento del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici per l'assunzione ai singoli ruoli. Nei confronti dei candidati aventi il diploma di maturità classica o scientifica che concorrono ai posti del ruolo dei ragionieri e dei segretari contabili, le cennate prove verteranno sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto privato e amministrativo;
b) principi di economia politica e scienza delle finanze;
c) nozioni di contabilità generale ed amministrazione del patrimonio dello Stato.
Per la prova scritta la Commissione esaminatrice stabilirà, in conformità alle vigenti disposizioni, un tema per ciascuna delle singole materie e tra essi il candidato sceglierà quello che intende svolgere.
I posti saranno conferiti in base a graduatoria formata da apposite Commissioni nominate dal Ministro per i lavori pubblici composte come segue:
1) per il conferimento dei posti del ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici:
da un consigliere di Stato, presidente;
da due direttori generali e da due ispettori generali del ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, membri;
2) per il conferimento dei posti dei ruoli tecnici di gruppo A e B del Corpo del genio civile:
da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, presidente;
da due ispettori generali e da due ingegneri capi del Corpo del genio civile, membri;
3) per il conferimento dei posti del ruolo dei ragionieri e dei segretari contabili:
da un consigliere della Corte dei conti, presidente;
da due ispettori generali del ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, da un funzionario di grado non inferiore al 6° del ruolo del Corpo del genio civile e da un funzionario di grado non inferiore al 7° della Ragioneria centrale del Ministero dei lavori pubblici, membri.
Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da funzionari di grado non inferiore al 9°.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;282#art-5