Art. 10

In vigore dal 5 mag 1948
I contingenti di personale non di ruolo che l'Amministrazione dei lavori pubblici, a termini dell' del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dell', n. 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, è autorizzata ad assumere e mantenere in servizio, saranno diminuiti di un numero complessivo di unità pari al numero dei posti di ruolo che saranno conferiti in applicazione del presente decreto a dipendenti che siano compresi nei contingenti predetti.
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