Art. 11

In vigore dal 9 feb 1950
Per il conferimento dei posti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulteranno disponibili, anche per effetto dei nuovi organici previsti dai precedenti , nei gradi superiori al 9° dei ruoli di gruppo A, al 10° dei ruoli di gruppo B, all'11° dei ruoli di gruppo C dei disegnatori e degli assistenti e al 12° degli altri ruoli di gruppo C dell'Amministrazione dei lavori pubblici, i periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni sono ridotti di un anno e mezzo. La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia gia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potrà fruire per conseguire più di una promozione. I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli dei personale dei disegnatori e degli assistenti del Corpo del genio civile e di quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica per la promozione al grado 10° di gruppo C sono conferiti con i criteri indicati nell' del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del secondo comma dell' dei decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 450, agli impiegati che abbiano maturato o maturino l'anzianità minima prescritta entro il 31 dicembre 1951. La disposizione di cui al comma precedente cessa di avere efficacia per i posti disponibili a decorrere dal 10 gennaio 1952.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;282#art-11

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Art. 11 Modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici. — Testo vigente | Portale Normativo