Art. 12

In vigore dal 5 mag 1948
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 14, secondo e terzo comma, del regio decreto 27 luglio 1941, n. 790, modificato con il regio decreto 10 ottobre 1942, n. 1419, concernente l'istituzione del ruolo degli architetti urbanisti nonché le disposizioni degli articoli 14 e 15 del regio decreto 29 dicembre 1941, n. 1631. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 9 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TUPINI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 152. - FRASCA
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