Art. 1
In vigore dal 9 feb 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, è ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 11. - Aggiungere i seguenti comma:
"I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli dei personale dei disegnatori e degli assistenti del Corpo del genio civile e di quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica per la promozione al grado 10° di gruppo C sono conferiti con i criteri indicati nell'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del secondo comma dell'art. 4 dei decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 450, agli impiegati che abbiano maturato o maturino l'anzianità minima prescritta entro il 31 dicembre 1951.
"La disposizione di cui al comma precedente cessa di avere efficacia per i posti disponibili a decorrere dal 10 gennaio 1952".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - TUPINI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1949-12-19;1052#art-1