Art. 1

In vigore dal 9 feb 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, è ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 11. - Aggiungere i seguenti comma: "I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli dei personale dei disegnatori e degli assistenti del Corpo del genio civile e di quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica per la promozione al grado 10° di gruppo C sono conferiti con i criteri indicati nell'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del secondo comma dell'art. 4 dei decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 450, agli impiegati che abbiano maturato o maturino l'anzianità minima prescritta entro il 31 dicembre 1951. "La disposizione di cui al comma precedente cessa di avere efficacia per i posti disponibili a decorrere dal 10 gennaio 1952". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 dicembre 1949 EINAUDI DE GASPERI - TUPINI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-12-19;1052#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, recante modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici. — Testo vigente | Portale Normativo