DECRETO·n. 58·28 gennaio 1988
Norme di applicazione del regolamento CEE n. 2409/86
Vigente dal 5 marzo 1988 22 articoli 1 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Vis
Art. 2Gli stabilimenti che intendono effettuare le operazioni di concentrazione e/o di trasforma
Art. 3Tutto il burro trasformato ai sensi dell'art. 1 del presente decreto deve essere incorpora
Art. 4Qualora un'impresa autorizzata ai sensi degli articoli 2, 3 e 13 del presente decreto non
Art. 5Ai sensi dell'art. 14, par. 1, terzo comma, del "regolamento" per partita di fabbricazione
Art. 6Gli stabilimenti che effettuano le operazioni di concentrazione del burro e/o di fabbricaz
Art. 7Gli aggiudicatari che provvedono direttamente alla concentrazione del burro o alla fabbric
Art. 8Qualora le operazioni di incorporazione del burro concentrato puro o sottoforma di miscela
Art. 9Gli "organi di controllo" competenti per territorio provvederanno ad effettuare controlli
Art. 10Gli stabilimenti autorizzati ai sensi del precedente art. 3 devono riportare giornalmente
Art. 11Gli alimenti composti per animali devono essere imballati secondo le disposizioni fissate
Art. 12Gli "organi di controllo" competenti per territorio provvederanno, sulla base del programm
Art. 13Fatto salvo quanto disposto al precedente art. 1 il burro aggiudicato ai sensi del "regola
Art. 14Gli stabilimenti autorizzati ai sensi del precedente art. 13 devono tenere in permanenza p
Art. 15Gli "organi di controllo" competenti per territorio, provvederanno ad effettuare, sulla ba