Art. 10
In vigore dal 20 mar 1988
Gli stabilimenti autorizzati ai sensi del precedente devono riportare giornalmente nel registro di cui al primo comma dell' le seguenti annotazioni:
il tipo e l'origine delle materie prime utilizzate;
i quantitativi di grassi utilizzati e la loro composizione;
le quantità di burro concentrato puro o sottoforma di miscela con altri grassi e/o di premiscele acquistate e quelle introdotte negli stabilimenti, e/o prodotte con l'indicazione se trattasi di prodotti addizionati dei traccianti di cui all'allegato 1 del presente decreto, con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto e delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;
i quantitativi e la composizione degli alimenti composti ottenuti con l'indicazione del tenore di grasso butirrico in essi contenuto;
i quantitativi di alimenti composti ceduti con l'indicazione della data di cessione e il riferimento al buono di consegna e alle fatture.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1988-01-28;58#art-10