Art. 14

In vigore dal 20 mar 1988
Gli stabilimenti autorizzati ai sensi del precedente devono tenere in permanenza per ogni magazzino o deposito un registro di magazzino bollato a norma di legge e preventivamente vidimato dall'"organo di controllo" competente per territorio. Le registrazioni contabili devono essere effettuate giornalmente in modo da riflettere la reale giacenza del prodotto. Sui registri devono essere riportate le seguenti annotazioni: la quantità di burro acquistato, con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o buono di consegna A.I.M.A.; i quantitativi di burro quotidianamente utilizzati; i quantitativi di prodotto finale ottenuto; i quantitativi di altri grassi utilizzati.
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