Art. 15

In vigore dal 20 mar 1988
Gli "organi di controllo" competenti per territorio, provvederanno ad effettuare, sulla base del programma di lavorazione, controlli in loco durante il periodo di denaturazione del burro. Il controllo in loco è volto ad accertare che le totalità del burro acquistato sia utilizzato e che vengano rispettate le condizioni stabilite al par. 3, primo trattino, dell'- bis del "regolamento". Gli "organi di controllo" in funzione dei quantitativi di burro utilizzati, provvederanno ad effettuare, per sondaggio e comunque per ogni partita aggiudicata, prelievi di campioni del prodotto ottenuto che dovranno essere sottoposti ad analisi per accertare che il contenuto di acido grasso libero espresso in acido oleico sia almeno dell'8%. Il prodotto risultante dalla denaturazione deve essere di colore brunastro scuro.
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