Art. 7
In vigore dal 20 mar 1988
Gli aggiudicatari che provvedono direttamente alla concentrazione del burro o alla fabbricazione di premiscele ai sensi del "regolamento" nonché alla produzione di miscele di burro concentrato con altri grassi devono riportare giornalmente nel registro di cui al primo comma del precedente le seguenti annotazioni:
le quantità di burro acquistate e quelle comunque introdotte negli stabilimenti, nonché le quantità e tipo dei traccianti utilizzati, con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o buono di consegna A.I.M.A.;
i quantitativi di burro concentrato puro o sottoforma di miscele con altri grassi e/o premiscele ottenuti, eventualmente addizionati dei prodotti di cui all', par. 2, del "regolamento" e la loro composizione;
i quantitativi di burro concentrato puro o sottoforma di miscele con altri grassi e/o di premiscele, eventualmente addizionati dei prodotti di cui all', par. 2, del "regolamento" ceduti con indicazione della data di cessione, il nome e l'indirizzo degli acquirenti.
Gli aggiudicatari che provvedono a far concentrare e/o miscelare il burro con altre materie grasse nonché a far trasformare il burro in premiscele presso gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell' del presente decreto devono tenere una contabilità dalla quale risultino:
le quantità di burro acquistate, con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o del buono di consegna rilasciato dall'A.I.M.A.;
i quantitativi di burro inviati per essere concentrati o miscelati con altri grassi o trasformati in premiscele con l'indicazione dello stabilimento che effettua le operazioni;
la data, i quantitativi e il tipo di prodotto restituito.
Gli stabilimenti che provvedono ad effettuare le operazioni di cui sopra con burro acquistato da altri dovranno specificare nel registro di cui al primo comma del presente articolo i quantitativi di burro concentrato e/o premiscele restituiti agli acquirenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1988-01-28;58#art-7