Art. 2
In vigore dal 20 mar 1988
Gli stabilimenti che intendono effettuare le operazioni di concentrazione e/o di trasformazione del burro in premiscele, nonché la loro addizione con i prodotti di cui all'allegato 1 del presente decreto devono essere preventivamente autorizzati.
Le operazioni del precedente comma possono essere effettuate dalle imprese di cui all', primo comma, del "regolamento".
Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione per uno o più dei propri stabilimenti devono, per ciascun stabilimento, presentare domanda in carta legale, in duplice copia, redatta secondo lo schema allegato 2 del presente decreto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - Divisione III - Roma.
Le domande per ottenere l'autorizzazione a produrre premiscele dovranno essere corredate dalla copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell' della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dalla descrizione tecnica dei locali e delle attrezzature dello stabilimento.
Le domande vanno inoltrate per il tramite degli organi regionali designati per i controlli, che saranno indicati dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, ai sensi dell' della legge n. 610/82, in appresso denominati "organi di controllo".
Gli "organi di controllo", eseguiti gli accertamenti sull'idoneità dello stabilimento ad effettuare le operazioni di concentrazione e/o di trasformazione del burro in premiscele e dopo avere altresì provveduto alla verifica dei restanti obblighi e requisiti all'uopo previsti dall', paragrafi 3 e 4 del "regolamento", inoltreranno al Ministero l'originale della domanda corredata, oltre che dal proprio parere, da una relazione tecnica con le risultanze relative agli accertamenti effettuati.
Storico versioni
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