Art. 8

In vigore dal 20 mar 1988
Qualora le operazioni di incorporazione del burro concentrato puro o sottoforma di miscela di grassi, non addizionato dei prodotti di cui all'allegato 1 del presente decreto, negli alimenti composti per animali o nelle premiscele vengano effettuate in uno stabilimento diverso da quello in cui si effettuano le operazioni di concentrazione, il burro concentrato deve essere trasportato in contenitori o cisterne sigillate a cura degli "organi di controllo" e sui quali figurano, in lettere di almeno 5 cm di altezza, una o più delle iscrizioni riportate all' del "regolamento". L'impresa dovrà comunicare preventivamente all'organo di controllo, territorialmente competente, ogni trasferimento di cui al primo comma. Nel caso in cui al burro concentrato siano aggiunti i prodotti di cui all'allegato 1 del presente decreto, le cisterne ed i contenitori possono non essere sigillati. Nel caso di trasporto di premiscele destinate ad essere incorporate negli alimenti composti per animali in uno stabilimento diverso da quello di fabbricazione, gli imballaggi recano, in caratteri chiaramente leggibili, la dicitura di cui all', par. 3, del "regolamento". Qualora il trasporto avvenga in cisterna le iscrizioni di cui al comma precedente devono essere riportate in carattere di almeno 5 cm di altezza.
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